È uno sportello sociale interdisciplinare e multidisciplinare nato dalla necessità di fornire supporto morale, legale, sanitario alle vittime di atti persecutori e di violenza domestica e di genere a prescindere dal sesso e dall'età.

 

Per richiedere l’assistenza da parte di questo sportello è obbligatorio procedere prima alla compilazione del questionario di valutazione vittima/utente per compilazione online che troverete in fondo alla pagina. Una volta compilato dovrà essere inviato tramite mail su info@csinonlus.org e tramite fax al numero 06233219818.

Dopo 7 giorni dall'invio del questionario, si potrà contattare il numero nazionale 0621126561 comunicando il giorno di invio del questionario ed il proprio cognome

  

Questo sportello nasce dalla collaborazione con diverse associazioni consociate e gemellate con il C.S.IN. A.P.S., in particolare: Accademia Forense Europea (AFE), E.N.A.C. (Ente Nazionale Attività Culturali), Orizzonti Onlus, Associazione Culturale di Volontariato “JACKLYNE” e con il supporto del Centro di Psicoterapia e di Psicologia Sociale del C.S.IN. A.P.S.

 

Responsabili Nazionali dello Sportello sono il Dott. Raffaele Ferraresso, il Responsabile Nazionale dell'Ufficio Legale C.S.IN. A.P.S., l'avv. Enrico Lucarelli, la dott.ssa Laura Tienforti, Responsabile Nazionale Comitato Scientifico per la Psicoterapia e del Centro di Psicoterapia Sociale e del Centro di Psicologia e Psicoterapia Sociale del C.S.IN. A.P.S., il dott. Ernesto Mangiapane, Presidente Orizzonti Onlus e C.S.IN. A.P.S. Sicilia, e l'Ufficio di Presidenza del C.S.IN. A.P.S. con il supporto anche delle associazioni consociate e gemellate.

 

Nello sportello collaborano anche la Prof.ssa Rosanna Alfieri, Responsabile Nazionale per la Psicopedagogia Forense e Clinica del C.S.IN. A.P.S. (Direttore del Dipartimento di Psicopedagogia Forense  dell'Università Telematica Hermes, Responsabile del  Centro Specialistico di  Pedagogia  Clinica, nonché docente di  Pedagogia  Generale Università di Roma “Sapienza”)la dott.ssa Giulia Calabria, Responsabile Regione Lazio del Centro di psicologia e psicoterapia sociale C.S.IN. A.P.S. (psicologa, criminologa e pedagogista sociale), la dott.ssa Tedima Sarnataro (psicologa).

 

Dipende direttamente dai settori legale e diossologia, criminologia e psicologia.

 

La scelta di assistere ambo i sessi per le denunce di Stalking, più esattamente “atti persecutori”, è derivante dalla stessa enunciazione dell’art.612 bis, introdotto dalla Legge del 23 Aprile 2009, n.38 così come modificato dalla Legge 15.10.2013 n.119prevede:

 

Art. 612-bis. - (Atti persecutori)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da generare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di un soggetto con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.

4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.

 

 

La norma si riferisce a “taluno” pertanto non vi è una distinzione di sesso sulla vittima degli atti persecutori.

 

La cronaca, purtroppo, ci dimostra che la percentuale di casi di violenze e atti persecutori subiti dalle donne è pari ad una rapporto uno su 100 (in cui il caso singolo è quello dell’uomo vittima di stalking 99 sono i casi in cui a subirlo è una donna).

 

Per stalking si intendono una serie di comportamenti fastidiosi che, pur non costituendo reato o costituendo reato procedibile a querela di parte, sconvolgono la vita della vittima (alterare le proprie abitudini di vita) portandola all'esasperazione, facendola sentire indifesa ed in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera di sé stessa.

 

L’istanza per richiedere una denuncia per stalking deve essere compilata in maniera accurata e documentata per dimostrarne la fondatezza, il Questore procede ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, valutando nei suoi confronti l’adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni.

 

Di questo ammonimento viene  redatto un verbale di cui  una  copia  è rilasciata  al richiedente  ed  una all'ammonito che se persiste e non desiste dal suo comportamento, perpetrando ulteriori atti persecutori, la procedibilità del reato di “stalking” diventa d’ufficio e la pena prevista è aumentata.

 

Come redigere il modello di richiesta?

Di seguito vi riporto alcune indicazioni di massima:

 

1) I fatti devono essere riportati in modo chiaro con una successione logica degli eventi riportando date, ora e luogo in cui si sono concretizzate le ipotesi di reato. Ogni piccolo indizio o particolare può essere fondamentale nel corso delle indagini. Occorre evidenziare le eventuali relazioni coniugali, o affettive in genere, che sono intercorse con lo stalker.

 

2) Se nel corso di un pedinamento o appostamento effettuato dallo stalker erano presenti dei testimoni occorre citarli e farsi rilasciare una testimonianza scritta (possibilmente nell'immediatezza del fatto perché la memoria dell’evento è più vivida), sia nel caso che si procede all'ammonimento che dinanzi al giudice se si decide di sporgere querela.

 

3) Il perdurante e grave stato di ansia o di paura: lo stato di alterazione psicofisica se possibile occorre documentarlo con dei certificati medici. È possibile anche farsi rilasciare un certificato medico al pronto soccorso di un ospedale, a cui ci si può rivolgere in seguito ad uno stato ansioso derivato dalla paura o dalle minacce derivanti da un imprevisto incontro con lo stalker.

 

4) Dato che la condotta dello stalker (oltre che con pedinamenti, appostamenti ed inseguimenti) si concretizza con telefonate ed sms insistenti, minacce, ingiurie e violenze psicologiche e fisiche, occorre conservare tutti gli sms ricevuti (possibilmente sul pc, onde evitare che la memoria del telefono possa cancellarli in automatico superato un certo quantitativo) e richiedere l’autorizzazione al proprio operatore telefonico di inviare i tabulati delle chiamate ed sms ricevuti all'autorità giudiziaria nella compilazione della denuncia. Ogni fonte di prova che può essere utile per documentare l’attività dello stalker e le sue conseguenza sul piano psicofisico è necessario allegarla al momento del deposito della denuncia.

 

5) Qualora si voglia optare per il solo ammonimento non si devono essere consumati altri reati connessi con quello previsto dall’art. 612 bis che siano procedibili d’ufficio. Nel caso in cui vengano narrati dei fatti costituenti reati procedibili d’ufficio innanzi ad un ufficiale di polizia giudiziaria comporterebbe automaticamente la denuncia nei confronti dello stalker, a prescindere dalla volontà della vittima. Per esemplificare, i più comuni reati che, connessi con l’art. 612 bis c.p., comportano la procedibilità d’ufficio sono

1. Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

2. Ricevere in maniera petulante ed insistente telefonate ed sms

3. Violenza privata (art. 610 c.p.). Non poter più uscire o entrare in casa perché lo stalker si apposta nelle vicinanze impedendo alla vittima di uscire od entrare in garage ostacolando la manovra con la sua autovettura, oppure lo stalker che pedina la vittima per strada e la costringe a fermarsi.

4. Minaccia (art. 612/2° c.p.). La condotta prevista dall’art.612, 2 comma, c.p., è perpetrata in forma grave con minacce di morte, con armi, da persona travisata, con scritto anonimo, in maniera simbolica, da più persone riunite o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

5. Danneggiamento (art. 635/2° n°1 e n° 3). E’ il caso tipico del danneggiamento dell’autovettura della vittima parcheggiata lungo la pubblica via.

 

Per violenza di genere, invece, si intendono tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.

 

La normativa sulla violenza di genere ha tre finalità: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime.

 

La legislazione italiana rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011), uno dei primi strumenti, a livello internazionale, giuridicamente vincolante 'sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica'.

 

L’aspetto peculiare della convenzione è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione.

 

La Convenzione prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. 

 

Per i non abbienti l'Ufficio Legale del C.S.IN. A.P.S. garantisce, in presenza dei requisiti reddituali, il gratuito patrocinio. 

 

Per assistenza, informazione, richieste di aiuto e consulenze chiamate il numero fisso nazionale 0621126561 od inviate un email a legale@csinonlus.org o a casicsinonlus@csinonlus.org

 

RESPONSABILI REGIONALI

Responsabile Sportello Veneto: Dott.ssa Tedima Sarnataro

 

 

Questionario di valutazione vittima/utente per compilazione online
QUESTIONARIO VALUTAZIONE VITTIMA UTENTE
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mer

19

gen

2011

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